“Con la pubblicazione del decreto interministeriale sull’ordinamento didattico si mette un punto fermo alla professione dell’osteopata, per questo siamo felici di aver contribuito alla piena attuazione della legge 3 del 2018.
Ora, però, si è arrivati al momento nevralgico dove si decideranno i criteri di equipollenza oltre alla gestione del periodo transitorio in ambito formativo. Sarà nostra premura vigilare, senza far mancare il nostro contributo, affinché questa neo professione sanitaria sia davvero una colonna portante della prevenzione.
Con queste dichiarazioni, Gina Barlafante, Presidente di AISO (Associazione Italiana delle Scuole di Osteopatia) commenta la pubblicazione da parte del MUR del Decreto interministeriale (MUR e Ministero Salute) n.1563 recante “Definizione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Osteopatia ai sensi dell’articolo 7 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3”.
Nel Decreto, che definisce l’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Osteopatia inserito all’interno classe L/SNT/4 delle lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione, si specifica che: “nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico.
In riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.
Egli pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e con altri professionisti sanitari; al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Svolge l’attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.”
Leggi QUI il testo completo del Decreto interministeriale n.1563 dell’1/12/2023
Il Decreto interministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a febbraio 2024 (GU n.39 del 16-2-2024).